Insidia stradale: Cassazione chiarisce come ripartire l’onere della prova. / la rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015 interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia, con sinteticità davvero apprezzabile, chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, nell’ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c.
[Dispositivo dell’art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052] .
Note
(1) Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L’ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall’opera dall’uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all’art. 2043 c.c..
(2) La giurisprudenza, così come nel caso del danno prodotto dall’incapace (2047 c.c.) ed in quello di responsabilità di genitori, tutori e precettori (2048 c.c.), è piuttosto severa nell’individuazione della prova liberatoria. http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2051.html]
[Caso fortuito / consiste in un un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Possono considerarsi nel caso fortuito, gli eventi straordinari ed imprevedibili che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, sia in relazione alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale. http://www.brocardi.it/dizionario/1295.html]
I Giudici di Piazza Cavour, in particolare, precisano che la prova del caso fortuito – che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l’evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria.
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convenuto
[con-ve-nù-to] agg., s.
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• agg. Deciso, stabilito in modo concorde: prezzo c.
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• s.m.
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1 (solo sing.) Ciò che è pattuito, su cui c’è un’intesa: ricevere meno del c.
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2 (f. -ta, spec. pl.) Presenti, partecipanti: ospitare i c.
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3 dir. Parte citata in giudizio
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• sec. XVII
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/convenuto.shtml]
Il principio giuridico in esame, lungi dal costituire una questione squisitamente dogmatica, è destinato ad assumere un rilievo determinante nelle applicazioni pratiche, in cui non di rado i passaggi logici testé richiamati tendono ad essere travisati e soprapposti tra loro.
È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
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res
Enciclopedie on line
res diritto Nel diritto romano, «una parte limitata del mondo esterno… concepita come una entità economica a sé stante» (P. Bonfante); ed è uno degli oggetti fondamentali della triplice partizione (persone, cose, azioni) del sistema del diritto privato. Dal linguaggio giuridico del diritto romano varie classificazioni delle cose si sono trasfuse nel linguaggio giuridico moderno (➔ bene). filosofia Nell’uso terminologico della filosofia scolastica, la realtà esterna, sussistente di fronte al pensiero. Sempre nella scolastica, il termine ricorre in alcune locuzioni (ante rem, in re, post rem) che esprimono le varie soluzioni date al problema degli universali (➔ universale). Nella filosofia di Cartesio, res cogitans («realtà pensante») è l’ente consapevole di sé, il soggetto pensante, che così si contrappone alla res extensa («realtà estesa»), la cosa puramente spaziale, non consapevole di sé e possibile oggetto di conoscenza da parte delle res cogitantes: sono questi i due aspetti del mondo finito (dualismo cartesiano).
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
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insidióso
Vocabolario on line
insidióso agg. [dal lat. insidiosus]. – Che contiene, nasconde o costituisce un’insidia; fatto o detto con intenzione di trarre in inganno: domanda, proposta, promessa i.; un invito i.; con parole i.; luogo, passaggio i., che cela insidie o si presta a tendere agguati; malattia, febbre i., che cova nascostamente o non rivela che troppo tardi la propria gravità. Di mezzi, armi e sim., che agiscono, danneggiano o colpiscono senza essere notati; sono tali, in partic., nella guerra marittima, tutti i mezzi che agiscono senza poter essere avvistati in superficie, come in genere le armi e i mezzi subacquei (siluri, torpedini, sommergibili) e i mezzi di violazione dei porti. Meno com. riferito a persona, che cerca di raggiungere con insidie il proprio scopo: è un uomo falso e insidioso. ◆ Avv. insidiosaménte, in modo insidioso, con insidia: la vipera strisciava insidiosamente tra i sassi; il rapinatore, appostato insidiosamente lungo la strada, lo colse di sorpresa; lusingare insidiosamente; cercare insidiosamente di attirare qualcuno in un pericolo. http://www.treccani.it/vocabolario/insidioso/]
prius in italiano
traduzione “prius”, latino-italiano dizionario in linea
Traduzioni in italiano:
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(advb, adjv https://it.glosbe.com/la/it/prius]
Per approfondimenti:
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Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli, Altalex Editore, 2012.
(Altalex, 30 marzo 2015. Nota di Raffaele Plenteda)
http://www.altalex.com/index.php?idu=102446&cmd5=7548fc51a5685992566dfe7b7b50f84a&idnot=70441