Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 121 del 17/06/2014
IN SEDE REFERENTE
(859) SCILIPOTI. – Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
(1357) FALANGA. – Modifiche al codice penale per l’introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali
(1378) MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore CUCCA (PD), nel riferire sui disegni di legge in titolo, osserva come con essi si intenda fronteggiare il fenomeno degli incidenti mortali cagionati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Mediamente, secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, circa un terzo delle persone decedute in dipendenza di un sinistro stradale, sono state vittime del comportamento di un soggetto ubriaco o sotto l’effetto di droghe o psicofarmaci. Nel solo mese di gennaio 2014 sono oltre 100 gli episodi di pirateria stradale che hanno lasciato sulle strade italiane numerosi morti e feriti.
Da tempo si auspica un intervento legislativo volto ad introdurre una fattispecie delittuosa ad hoc rubricata “omicidio stradale”, e ciò al fine di evitare che le argomentazioni e oscillazioni giurisprudenziali che colorano la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale finiscano per non garantire l’ambita giustizia ai familiari delle vittime in questione.
Prosegue ricordando che il nostro codice penale punisce sia l’omicidio doloso (articolo 575); che l’omicidio colposo (articolo 589), pertanto l’analisi dell’elemento psicologico diviene assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell’alveo della fattispecie di reato ad esso corrispondente.
Il reato stradale oggi viene fatto rientrare nella fattispecie colposa e viene punito ai sensi dell’articolo 589, secondo comma, del codice penale con la reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui l’incidente mortale sia stato provocato da una persona ubriaca o drogata la pena di reclusione va da tre a dieci anni (in luogo dell’originaria pena della reclusione da due a cinque anni), mentre qualora le vittime decedute siano molteplici, ovvero si abbia la morte di una o più persone e il ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; tuttavia la pena non può superare gli anni quindici.
La legge 24 luglio 2008, n. 125 intitolata “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” ha fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose conferendo autonomo risalto, come appena evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. Nonostante ciò non risulta ancora sufficientemente soddisfatto il bisogno sociale di una sanzione più severa nei confronti di chi, sulle strade, cagiona la morte di vittime innocenti.
Le tre iniziative legislative in titolo intervengono, con discipline normative in parte coincidenti, in materia di omicidio stradale.
Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 859,il quale, con i suoi due Capi e sette articoli, reca la disciplina più complessa e articolata, proponendo modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada.
Il Capo I reca modifiche al codice penale. L’articolo 1 introduce nel codice penale, all’articolo 575-bis, il reato di omicidio stradale. La norma sanziona con la pena della reclusione da otto a diciotto anni chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona la morte di una persona. La pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone. L’articolo 2 introduce, all’articolo 582-bis, una ulteriore fattispecie di reato: il delitto di lesioni personali stradali, che punisce con la pena detentiva da due mesi a due anni chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. L’articolo 3 interviene sul reato di omicidio colposo, ridefinendo la circostanza aggravante di cui al terzo comma. Rileva, quindi, come la modifica prospettata escluda la rilevanza aggravante della condotta perpetrata da colui che si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. L’articolo 4, da ultimo, reca modifiche al reato di lesioni personali colpose, intervenendo sulla ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale e sulla perseguibilità. L’articolo 5, l’unico del Capo II, modifica l’articolo 380 del codice di procedura penale inserendo, fra i reati per i quali è consentito l’arresto in flagranza, anche il nuovo delitto di omicidio stradale. Il Capo III (articolo 6) reca modifiche al codice della strada, prevedendo, fra le altre, la revoca della patente e l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli nel caso di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 575-bis del codice penale. Alla condanna per lesioni personali colpose la disposizione collega la sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del prefetto, precisando che nel caso in cui il reato sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, questi non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25º anno di età. L’articolo 7, infine disciplina l’entrata in vigore.
Altrettanto articolata e in larga parte analoga – prosegue il relatore – è la disciplina prevista dal disegno di legge n. 1358, di iniziativa dei senatori Moscardelli e altri. L’articolo 1 introduce nel codice penale, all’articolo 577-bis, il reato di omicidio stradale, il quale sanziona con la reclusione da sei a sedici anni chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l’incidente, cagioni la morte di una persona. Un aggravamento di pena e’ previsto ” nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone”. L’articolo 2 introduce invece un’autonoma fattispecie del reato di lesioni, all’articolo 582-bis. Il nuovo delitto prevede la pena della reclusione da due a diciotto mesi, per chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n.1358 recano rispettivamente modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada analoghe a quelle contemplate dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 859. L’articolo 5, da ultimo, disciplina l’entrata in vigore.
Conclude illustrando il disegno di legge n. 1357, il quale si compone di un solo articolo, con il quale si inserisce nel codice penale, all’articolo 586-bis, una nuova fattispecie: il delitto di omicidio e lesioni personali stradali. La disposizione sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o superando i limiti di velocità o senza essere in possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale, cagioni la morte di un uomo. Il terzo comma del nuovo articolo 586-bis reca la disciplina sanzionatoria nei casi di lesioni personali derivanti dalla circolazione stradale. Per le lesioni gravi la norma commina la pena della reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi, mentre nei casi di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni. Quest’ultimo reato è perseguibile solo a querela della persona offesa.