Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 121 del 17/06/2014. IN SEDE REFERENTE
(859) SCILIPOTI. – Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
(1357) FALANGA. – Modifiche al codice penale per l’introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali
(1378) MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
E’ aperta la discussione generale congiunta.
Il senatore GIOVANARDI (NCD) esprime vive perplessità sul tenore complessivo dei disegni di legge, che, inasprendo oltremodo il quadro sanzionatorio per i reati di omicidio e di lesioni derivanti dalla circolazione stradale, non sembrano tenere conto del necessario bilanciamento fra le esigenze delle vittime e le garanzie in favore degli autori dei reati. Egli ritiene che una tale disciplina punitiva possa giustificarsi solo con riguardo ai soggetti recidivi, a coloro cioè che reiteratamente si pongono alla guida dei veicoli sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel merito critica la formulazione stessa delle nuove fattispecie di reato nella parte in cui si fa riferimento al comportamento “consapevole” del conducente autore del delitto.
Dopo una breve precisazione del presidente PALMA sul tenore dell’avverbio “consapevolmente” anche alla luce del dibattito svoltosi sul medesimo tema di cui si prospettava l’introduzione in altra fattispecie incriminatrice e con riguardo ai disegni di legge in materia di voto di scambio politico-mafioso, il relatore CUCCA (PD) afferma di condividere le perplessità in ordine all’eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati derivanti da circolazione stradale.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nel riservarsi di svolgere più ampie considerazioni al momento della presentazione di un testo unificato da parte del relatore, sollecita una riflessione con riguardo all’articolo 589, terzo comma del codice penale. In relazione al disegno di legge di iniziativa del senatore Moscardelli esprime perplessità sulla formulazione del nuovo articolo 577-bis, il quale sanziona con la medesima pena la condotta di colui che cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di chi si sia dato alla fuga dopo l’incidente.
Il senatore BARANI (GAL) svolge ampie considerazioni critiche sulla disciplina vigente in materia di guida in stato di ebbrezza con particolare riguardo alla scelta del legislatore di ridurre a 0,5 g./l. il tasso massimo di alcolemia consentito. L’incongruenza della normativa vigente sotto il profilo della prevenzione appare quanto mai evidente se si considera che con riguardo all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non appaiono disponibili strumenti di accertamento analoghi agli etilometri.
Il senatore AIROLA (M5S) rileva il carattere “propagandistico” degli interventi legislativi prospettati. Nel merito condivide i rilievi testè svolti dal senatore Barani con riguardo alla incongruità del tasso alcolemico e alla mancata previsione di controlli e accertamenti nei confronti di conducenti che fanno uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Dopo una breve precisazione del senatore GIOVANARDI (NCD), la senatrice MUSSINI (Misto) osserva come le numerose campagne educative a livello scolastico in materia di educazione stradale non sembrino aver inciso positivamente sulle statistiche concernenti il numero di incidenti connessi con la circolazione di autoveicoli. Ritiene quindi che la Commissione non debba esimersi dal valutare proposte di legge volte ad inasprire il quadro sanzionatorio per i reati derivanti dalla stessa circolazione stradale, le quali, ben potrebbero contribuire, come è stato in passato con riguardo al fumo, a sviluppare una maggiore sensibilità e cultura da parte degli automobilisti.
La senatrice GINETTI (PD) dubita della effettiva deterrenza di un inasprimento delle sanzioni previste per i reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. In proposito, segnala come parte degli incidenti stradali siano da ricondurre ad eventi di “forza maggiore” quali guasti meccanici e cedimenti delle strade. Conclude svolgendo considerazioni sul dibattito giurisprudenziale relativo alla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.
Il presidente PALMA, nel rinviare alla seduta di domani il prosieguo della discussione generale, invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato sui provvedimenti in titolo. Dopo aver sollecitato una riflessione sull’opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni per l’istruttoria legislativa, si riserva di acquisire dai Dicasteri competenti i dati relativi al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e, in particolare, al numero di vittime di omicidi stradali e al tasso di recidiva.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.