ARTICOLO 4 (Decentramento)
1. L’associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal consiglio direttivo dell’associazione.
3. Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione e le altre che, nell’ambito dei fini comuni, assumano in proprio.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme per quanto possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.
5. Il finanziamento delle sedi locali è operato secondo quanto disposto dai commi 8 e 9 del successivo art. 5.
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