Bozza piacentini ore 11.09 15 febb 2015

Buongiorno a tutti,

in questi giorni di convalescenza ho cominciato a rileggermi le varie mail che ci scambiammo all’indomani dell’assemblea del 27 aprile, cosi come mi sono riguardato alcuni altri documenti.

 

Il 16 giugno 2013, Marcello Fiaschini, in una mail in cui si trattava il tema delle fatture di Pallotti (http://goo.gl/PQS1IS), ci riportava una parte del Decreto legislativo 460/97 su cui nessuno mai argomentò.

La cosa interessante è che un articolo di questo decreto viene citato anche nella pagina http://goo.gl/DEooTj, dove è riportata la certificazione ONLUS.

 

Se si guarda in fondo, come evidenziato in schermata “iscrizione onlus” (http://goo.gl/d6TBa8), si dice essere verificata la condizione B, ossia che si osserva l’art. 10 della legge 460/97.

 

Cosa dice questa condizione lo si trova qui: http://goo.gl/oj20O3.

 

Per comodità la riporto nelle due schermate successive chiamate “divieto utili” (http://goo.gl/Yb8hPn), che è una indicazione generale, e “si considerano…” (http://goo.gl/6Vg7ay), che spiega meglio nel dettaglio cosa si intende dire.

 

ll punto 11/d del comma 1 dell’art.10 impone che nello statuto sia previsto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Cosa si intenda per “distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione” è spiegato al comma 6 del medesimo articolo, ai punti a, b e c.

Punto a: si intendono vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado quindi, il punto a dice che non si possono commissionare lavori remunerati o fare acquisti da soci o parenti di questi, effettuati a condizioni (a loropiù favorevoli in ragione della loro qualità.

 

Il successivo punto b direi sia abbastanza chiaro: è vietato l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.

 

Al punto c, che  riguarda i componenti degli organi amministrativi e di controllo, direi che per il rimborso di spese di viaggio e soggiorno a Presidente, Consiglieri e Revisori, pur se non previsto espressamente da statuto (ma neppure espressamente vietato) non è che sia illegittimo, semplicemente non ne parla quindi si fa  riferimento alle altre norme esistenti.

 

Quindi NON è che sia vietato, in linea di principio, acquistare beni o prestazioni da un socio o da un familiare di socio, MA è VIETATO PAGARE PER CORRISPETTIVI SUPERIORI AL NORMALE VALORE (DEL BENE O DELLA PRESTAZIONE) DI MERCATO.

 

Tornando alle fatture di Pallotti, in assemblea i motivi di scandalo furono due:

– il fatto che fossero state intestate all’AIFVS;

– che provenissero da familiari di Pallotti.

 

Sul primo motivo io sostengo che SE LE SPESE SONO SERVITE ALL’ATTIVITÀ DELLA SEDE, è logico siano intestate all’AIFVS INDIPENDENTEMENTE DA CHI EFFETTIVAMENTE ABBIA PAGATO.

Se sono stati usati soldi di competenza della sede, la sede DEVE giustificare le entrate.

 

Se si sono utilizzati soldi PRIVATI ma a favore dell’attività, DI CUI NON SI CHIEDE RIMBORSO, allora questi saranno semplicemente contabilizzati come donazioni a favore dell’associazione, così come spiegò il commercialista Brunati in assemblea 2012, di cui tutti possono leggere il  verbale: http://goo.gl/BKwi8y.

 

Sul secondo motivo di scandalo, essendo stato assodato che questi corrispettivi rientrano nelle cosidette “prestazioni di servizi a soci”, rimane da verificare se le condizioni di acquisto fossero, per gli intestatari delle ditte, più favorevoli in ragione della qualità ovvero se l’acquisto dei beni abbia comportato un corrispettivo superiore al valore normale.

 

Sappiamo cosa è stato acquistato di preciso. Qualcuno è in grado di fare questa verifica?

 

Gli stessi ragionamenti, e lo stesso tempo, credo, però – SE SIAMO UN MINIMO SERI – li si debbano applicare, in proporzione, anche a tutte le altre fatture riconducibili a soci o parenti di soci.

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