Gentile senatore Manconi,
Lettera aperta al senatore Luigi MANCONI su un suo articolo relativo all’approvazione dell'”omicidio stradale” / di Claudio Martino, responsabile della sede AIFVS di Roma di via dell’Amba Aradam n.41 / 14.06.2015
L’articolo del senatore MANCONI: http://goo.gl/MTGuQe
la mia sensazione – mi perdoni – è che il Suo sia un discorso generale e generico, di principio e sui principi, che non tiene pienamente conto di come e perché si è arrivati a formulare l’ipotesi di una fattispecie penale nuova, l'”omicidio stradale”, appunto.
Il seguente passaggio del Suo articolo mi porta a pensare che, forse, Lei non conosce perfettamente la problematica:
«Non più di una settimana fa si è discusso dell`imputazione di omicidio volontario, mossa a carico dell`intero equipaggio di un`auto che ha ucciso una donna e provocato numerosi feriti in un quartiere romano. Un reato che prevede pene non inferiori a 21 anni di carcere. Che bisogno c`è, pertanto, di duplicare questa ipotesi di reato istituendone una autonoma (l'”omicidio stradale”, appunto, oltre alle lesioni personali stradali)?»
Non so se ha mai sentito parlare del caso Ilir Beti (http://goo.gl/46E9pm).
Senza che Le stia a raccontare tutti i particolari, ed esprimendo, ovviamente, una mia più che personale idea, Le assicuro che il comportamento del ragazzo responsabile dell'”incidente” da Lei citato non è neanche minimamente confrontabile, in termini di gravità, con quello del signor Ilir Beti.
Eppure, nonostante il signor Beti sia stato condannato, in primo e secondo grado, per omicidio con “dolo eventuale”, la Cassazione ha ritenuto di dover annullare tale sentenza, in quanto – mi permetto di sintetizzare in maniera grossolana -, nonostante una serie di comportamenti criminali, sconsiderati ed oggettivamente pericolosissimi, Ilir Beti non aveva la volontà di uccidere.
Vede, è tutto qua il punto.
Non stiamo parlando di omicidi colposi qualsiasi, ma di omicidi colposi attuati disponendo di un’arma potentissima, molto più potente di una rivoltella.
E l’atteggiamento che i conducenti debbono avere non può prescindere dalla consapevolezza del danno enorme che una guida sconsiderata può produrre.
L’alibi che non si voleva uccidere non può essere invocato quando ci si mette, volontariamente, in condizione – ubriacandosi, drogandosi, correndo come pazzi, procedendo contromano, ecc. – di non poter controllare la situazione.
Un’ultima domanda, dettata dal Suo – condivisibile – discorso sulla maggiore efficacia di sanzioni amministrative “preventive” rispetto a sentenze penali “punitive”.
Rispetto all’eccesso di velocità, al passaggio con il rosso, al sorpasso in corrispondenza delle strisce, eccetera, come vede l’uso di strumenti, anche automatici, di controllo, come ad esempio gli autovelox?
Li ritiene legittimi o vede anche in questi degli strumenti di oppressione dei cittadini?
Cordiali saluti.
Claudio Martino, AIFVS Roma (cell. 338.3465874)