Ecco tutte le novità della proposta di legge sull’omicidio stradale, che si avvia verso la sua fase conclusiva: toccherà ora al Senato licenziare il
OMICIDIO STRADALE
L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti:
resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada.
Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi:
chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.
Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l,
oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi ed inversioni a rischio).
LESIONI STRADALI
In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali.
Ipotesi base invariata, ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato:
da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose, scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
CONDUCENTI MEZZI PESANTI
L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti ed agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
FUGA CONDUCENTE
Se il conducente fugge dopo l’incidente, scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione.
È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
REVOCA PATENTE
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente.
Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni).
Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se, ad esempio, il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
RADDOPPIO PRESCRIZIONE
Per il nuovo reato di omicidio stradale, sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga).
Negli altri casi, l’arresto è facoltativo.
Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
PERIZIE COATTIVE
Il giudice può ordinare, anche d’ufficio, il prelievo coattivo di campioni biologici, per determinare lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente coinvolto in un incidente stradale.
Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.