Corte d’Appello di Firenze / sentenza 1288, sezione Seconda del 06-06-2017 / massima
Deve dichiararsi inammissibile ex articolo 348 bis Cpc il ricorso in appello proposto dal soggetto danneggiato in sinistro stradale asseritamente cagionato da un veicolo rimasto non identificato laddove non chiarisce chiarire le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto ritenere la responsabilità di detto veicolo in assenza di alcuna prova in ordine all’asserita azione di turbativa della circolazione stradale ed in presenza di generiche asserzioni dei testi di aver notato quel tipo di autovettura tra le varie che avevano incrociato nel loro percorso, mentre l’articolo 342 Cpc l’appello debba essere motivato con l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e con l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.