“Ergastolo della patente”, previsto nella legge delega per la riforma del codice della strada, approvata dalla Camera dei Deputati il 9 ottobre 2014 (http://goo.gl/pBJC7r), per il conducente che cagioni la morte di una persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
L’articolo 2 del testo licenziato dalla Camera, alla lettera n), numero 3), prevede la “revoca della patente” e l'”inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato” “nei casi di cui all’articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale” (http://goo.gl/QqICKc).
L’articolo 589 del codice penale così recita (http://goo.gl/R1Zr9F):
“Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;”
Nell’articolo 186 del codice della strada (http://goo.gl/64MEC2), comma 2, lettera c), viene indicata la soglia degli 1,5 grammi di alcol per litro, per far scattare “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”, sospensione che, nel nuovo codice della strada, dovrebbe diventare ” a tempo indeterminato”.