Qualunque condotta di guida “criminale” o irresponsabile, che esprime disprezzo e sottovalutazione della vita degli altri e delle regole che garantiscono la sicurezza del traffico e della civile convivenza, deve essere adeguatamente punita….
Non si tratta solo della guida alterata da alcol o droga, responsabile del 30-40% degli incidenti, ma anche e specialmente della guida spericolata o temeraria o irragionevole, che rientra nelle cause del restante 60-70% e che non merita un trattamento di maggior favore, come non lo meritano neanche i reiterati comportamenti omissivi dei gestori delle strade maltenute e pericolose.
Altri paesi europei considerano scelta criminosa accettare un rischio “irragionevole”, esporre la vita ad un pericolo derivante dalla violazione di un obbligo specifico di sicurezza o di prudenza imposto per legge. Le decisioni di tali Paesi sono legate ad una cultura che pone in primo piano il rispetto della vita e l’osservanza della norma come valore regolativo della vita sociale.
L’Italia non esprime tali livelli, addirittura nei Tribunali non è ancora chiaro cosa si voglia accertare o dove si voglia andare a parare. E così si consumano udienze per indovinare se chi ha ucciso alla guida con un comportamento irragionevole o spericolato voleva uccidere o voleva solo fare, ad esempio, un sorpasso in curva!
È forte la tentazione di affermare che la giustizia appare spesso tesa a sminuire la responsabilità dell’imputato e la gravità del danno.
Noi italiani dobbiamo fare molto di più. Auspichiamo che i decisori politici, utilizzando il rapporto con la base, diano un forte segnale di cambiamento attraverso leggi che prescindano da tortuose qualificazioni e non giustifichino in alcun modo comportamenti irresponsabili alla guida o nella gestione delle strade.
Riteniamo, pertanto, riduttiva e inadeguata alla realtà di oggi l’ipotesi di reato di omicidio stradale riferito solo alla guida sotto alterazione psicofisica. Piuttosto, ogni ipotesi di guida azzardata, con assunzione irragionevole del rischio, è omicidio stradale e va adeguatamente punito.
La nostra proposta C. 3274, nel modificare l’articolo 589 c.p., prevede la possibilità della sospensione condizionale della pena, ma aggrava la pena per tutti i casi di guida azzardata e pericolosa (compresi i casi di guida in stato di alterazione psicofisica), equipara all’omicidio colposo lo stato di coma irreversibile e restituisce la competenza su lesioni gravi e gravissime al Tribunale anziché al Giudice di Pace.
Sosteniamo la necessità di maturare una cultura diversa nell’uso dei mezzi di trasporto e nell’attenzione agli altri, perché è pericolosa e non più giustificabile neanche la distrazione alla guida, che è tra le maggiori cause di incidenti ed è capace di uccidere come l’alcol e la droga.
Facciamo alla giustizia l’appello di non sottovalutare la gravità del reato, per diventare alleata della prevenzione.
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni