Pedone investito e concorso di colpa: è più favorevole la disciplina dell’omicidio stradale? / Venerdì 23 giugno 2017 / di D’Auria Donato – Magistrato
Con la sentenza n. 29721 dell’1/3/17 (dep. 14/6/17) la Suprema Corte affronta il tema dei rapporti tra la fattispecie delittuosa di recente introduzione di cui all’art. 589 bis c.p. (https://goo.gl/Q2DGES) e la vecchia previsione dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all’art. 589, comma 2, c.p. (https://goo.gl/MtyMWz), mettendone in risalto – pur nella riconosciuta continuità normativa e sanzionatoria – le differenze, senza però giungere ad affermare in termini generali quale delle due discipline sia più favorevole, posto che nel caso concreto la questione era di evidente soluzione.
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 14 giugno 2017, n. 29721: https://goo.gl/iaYfzD
Quello dell’investimento del pedone è un ambito della circolazione stradale in cui spesso si tende a sovrapporre il piano della causalità con quello della colpa: un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità risolve la questione dal punto di vista causale ed afferma che deve essere esclusa la responsabilità del conducente, quando la condotta del pedone configuri per le sue caratteristiche una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola sufficiente a provocare l’evento.
Altro più condivisibile orientamento imposta la questione sul piano della colpa, nel senso che valuta la possibilità o l’impossibilità di avvistamento del pedone (e, dunque, la prevedibilità o l’imprevedibilità dell’attraversamento) e l’assenza della violazione di regole cautelari da parte dell’automobilista. Del resto, effettivamente è l’avvistamento del pedone che fa scattare la prevedibilità del pericolo, che è scongiurato solo con l’adozione della regola cautelare.
La sentenza in commento si colloca all’interno di questo secondo indirizzo, laddove affronta in termini di prevedibilità\imprevedibilità il comportamento tenuto dal pedone.
Il caso pratico di cui la Suprema Corte si è dovuta occupare è quello di un imputato condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere investito un pedone, che era intento all’attraversamento della sede stradale da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, provocandogli lesioni personali da cui era conseguita la morte.
L’arresto dei giudici di legittimità che si commenta si segnala perché affronta il tema dei rapporti tra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 589 bis c.p. e la vecchia previsione dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all’art. 589, comma 2, c.p., mettendone in risalto – pur nella riconosciuta continuità normativa e sanzionatoria – le differenze.
Ed invero, con uno dei motivi di ricorso il difensore chiedeva l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 589 bis c.p., istituto che era sopravvenuto alla pronuncia della sentenza di secondo grado da ritenersi di immediata applicazione in quanto di rilievo sostanziale e maggiormente favorevole nei confronti del condannato. Tale norma, invero, al comma 7, contempla una speciale circostanza attenuante per le ipotesi in cui l’evento sia conseguenza anche di una condotta della vittima o di terzi (qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, recita il comma 7 dell’art. 589 bis c.p.), che nel caso in specie poteva ricorrere in ragione della particolare insidiosità dell’incrocio e della operazione di attraversamento operata dalla persona offesa.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze difensive sul punto ed ha affermato che è errato il presupposto da cui muove il ragionamento logico giuridico del ricorrente e cioè che la nuova disciplina sull’omicidio stradale di cui alla legge n. 41/16 si presenti quale disposizione più favorevole per l’imputato rispetto alla previsione di cui all’art. 589, comma 2, c.p..
Se è vero infatti che la disciplina sanzionatoria delle due disposizioni penali (art. 589 bis, comma 1 e vecchio art. 589, comma 2, c.p.) è la medesima (reclusione da due a sette anni) e pertanto sussiste piena continuità normativa e sanzionatoria sotto questo profilo, del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie succedutesi, atteso che la disposizione di cui all’art. 589, comma 2, c.p. costituiva, unitamente a quella dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni, ipotesi aggravata ad effetto speciale del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell’omicidio stradale, nella fattispecie base di cui all’art. 589 bis, comma 1, c.p. di nuova introduzione, integra una ipotesi autonoma di reato.
In tal senso – continua la S. C. – depongono:
a) l’introduzione di un nuovo titolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella di cui all’art. 589 c.p., che contempla l’omicidio colposo;
b) la circostanza che la nuova figura di reato presenti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell’ambito della circolazione stradale;
c) la circostanza che sia per il delitto di cui all’art. 589 bis c.p., sia per quello di cui all’art. 590 bis c.p. sono previste una congerie di ipotesi aggravate, nonché una ipotesi attenuata che risulterebbero giustificate solo qualora si ritenesse che la ipotesi base, disciplinata al primo comma delle disposizioni predette, costituisca una (nuova) ipotesi autonoma di reato e non una fattispecie circostanziale del reato di omicidio colposo.
Sulla base di tali premesse volte a chiarire i rapporti tra i reati di omicidio colposo e di omicidio stradale, i giudici di legittimità – pur senza giungere ad affermazioni di carattere generale – hanno concluso che nel caso specifico portato alla loro attenzione, se anche ricorresse l’ipotesi attenuata di cui al comma 7 dell’art. 589 bis c.p., che prevede una riduzione fino alla metà della pena base, l’imputato non potrebbe beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello applicato. In particolare, essendo state allo stesso riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 589, comma 2, c.p., gli è stata applicata la pena minima riservata alla ipotesi non aggravata di omicidio colposo (mesi sei di reclusione), mentre – pure riconoscendo al prevenuto la speciale attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis c.p. invocata, in concorso con le circostanze attenuanti generiche, pure applicate nella massima estensione – la pena minima prevista per l’ipotesi criminosa di cui all’art.589 bis c.p. non potrebbe essere inferiore a mesi otto di reclusione (anni due di reclusione ridotta della metà per l’attenuante speciale ex art.589 bis, comma 7, c.p. e, infine, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche), pena pertanto superiore a quella in concreto applicata.