SENTENZE ATTINENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE / Raccolte il 31.07.2016 da Claudio Martino, AIFVS AUFV

SENTENZE ATTINENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE / Raccolte il 31.07.2016 da Claudio Martino, AIFVS AUFV

Colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c.d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario.

Cass. Civile, sentenza n. 14699, sezione Terza Civile, del 19-07-2016

 
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L’automatismo della revoca della patente di guida ex art. 120 commi 1 e 2 del codice della strada è superato in relazione alla fattispecie di lieve entità e alla condanna per droghe leggere, purché in quest’ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della fattispecie di lieve entità. La fine dell’automatismo implica l’obbligo per la Prefettura di valutare in concreto la posizione del ricorrente, tenendo conto non solo della condanna penale ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale. Se emesso, il provvedimento deve quindi essere sospeso, con rinvio alla Prefettura perché formuli un giudizio motivato sull’idoneità morale del ricorrente a conseguire la patente di guida. Una volta concluso il riesame, la Prefettura potrà motivatamente confermare la revoca della patente di guida, qualora ritenga che la condotta complessiva del ricorrente, valutata in base ai parametri sopra indicati, presenti ancora profili di pericolosità sociale. In caso contrario, dovrà disporre l’archiviazione della pratica, restituendo il documento al ricorrente.

TAR LOMBARDIA – Brescia, sentenza n. 865, sezione Prima, del 21-06-2016

ARTICOLO 120, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DELLA STRADA (http://goo.gl/aXUM62)


Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116. (1)

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i  soggetti  destinatari  dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la  durata  dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza  di condanna  per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2 dell’articolo 222, la  revoca  della  patente  ai  sensi  del  quarto periodo del medesimo comma. (2)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1,lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (2)

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