Statuto AIFVS

ARTICOLO 1 (Costituzione)

1. Sulla base della esperienza e per continuare l’azione del Comitato italiano familiari vittime della strada, sorto il 23 maggio 1998 con regolamento depositato presso il notaio Luciano Amadio di Ascoli Piceno il 2 dicembre 1998 al Rep. 126427/22339, è costituita la “Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)” già così denominata come da atto 8.4.2000 notaio Alessandro Marini di Roma Rep. 103648, denominata poi “Associazione vittime della strada organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)” come da atto 25.5.2001 notaio Paolo Giunchi di Cesena Rep. 127524, e infine di nuovo denominata “Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale – onlus” come da atto 19/04/2002 del notaio Roberto Armati di Roma Rep. 6827. Il nome dell’Associazione può essere indicato anche con l’acronimo AIFVS.

2. L’associazione è laica e indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria.

ARTICOLO 2 (Sede)

1. L’associazione ha sede legale in via Stazione n.5, 37014 Castelnuovo del Garda (VR).

ARTICOLO 3 (Oggetto e scopo)

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. Essa è volta a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso: – la sensibilizzazione dei familiari delle vittime, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini; – l’adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano; – il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno; – un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alla strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partici politici, ai mezzi di comunicazione; – il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione di quei fini; – la ricerca, l’individuazione, l’elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili; – la duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l’approvazione di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili a quei fini; – la ricerca, l’individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell’alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze; – l’attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti.

3. L’associazione può, nel rispetto e per l’attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile nei processi penali ed intervenire nei processi civili per infortuni stradali riguardanti propri aderenti o terzi.

4. L’Associazione può emettere “titoli di solidarietà”.

5. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo dell’Associazione dovrà essere utilizzata la locuzione ONLUS

ARTICOLO 4 (Decentramento)

1. L’associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.

2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal consiglio direttivo dell’associazione.

3. Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione e le altre che, nell’ambito dei fini comuni, assumano in proprio.

4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme per quanto possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.

5. Il finanziamento delle sedi locali è operato secondo quanto disposto dai commi 8 e 9 del successivo art. 5.

ARTICOLO 5 (Patrimonio ed entrate)

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche, nonché dagli avanzi di gestione. 2. Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate: – versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci; – redditi derivanti dal suo patrimonio; – introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, come da normativa vigente.

3. Tutte le entrate di qualsiasi genere devono confluire nella cassa nazionale della associazione.

4. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione da parte dei soci.

5. E’ in facoltà dei soci l’effettuazione di ulteriori versamenti alla cassa della associazione a titolo di contributo all’attività generale o a sue iniziative particolari.

6. Tutti i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell’associazione o per la morte, il recesso o l’esclusione per qualsiasi motivo del socio, può farsi luogo alla ripetizione di quanto a qualsiasi titolo versato alla associazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

8. Le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi locali per attività o iniziative della associazione a livello nazionale vengono utilizzati per il loro 25% (venticinque per cento) in favore delle attività ed iniziative della sede locale che li ha raccolti. Le donazioni o i contributi genericamente destinati alle sedi locali ritornano per il 25% alla cassa nazionale.

9. I versamenti raccolti dalle sedi locali per qualsiasi altro titolo sono di loro intera competenza.

ARTICOLO 6 (Adesione)

1. Possono aderire alla associazione soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età.

2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione e si perfeziona con il versamento della quota associativa.

2bis. Ogni socio è tenuto al versamento di una quota annua da versare entro il 31 marzo. Il mancato versamento entro tale data impedisce per l’anno l’esercizio del diritto di voto.

3. Gli aderenti alla associazione si dividono nelle seguenti categorie: – soci fondatori; – soci. – soci familiari o vittime in proprio.

3a. Sono soci familiari i parenti anche adottivi entro il terzo grado nonché il coniuge o convivente di persone decedute o totalmente inabili a seguito di sinistri stradali; sono soci vittime in proprio le persone che a seguito di sinistri stradali hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 33%.

4. Chi intende aderire alla associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende accolta.

6. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.

7. Si dà luogo alla cancellazione del socio che risulta iscritto ad altra associazione che svolga attività nazionale accertata come emulativa e concorrenziale ed avente lo stesso scopo sociale dell’AIFVS.

8. Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo consiglio direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.

9. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata; l’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione; nello stesso termine l’escluso può adire il collegio arbitrale dei probiviri e in tal caso l’efficacia dell’esclusione è sospesa fino alla pronuncia.

ARTICOLO 7 (Soci fondatori)

1. Sono soci fondatori gli aderenti a qualsiasi titolo al “Comitato italiano familiari vittime della strada” ed alla “Associazione italiana familiari e vittime della strada” i quali secondo le risultanze dei rispettivi atti costitutivi hanno partecipato alla formazione dell’una o dell’altra struttura.

2. La qualità di fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da quelli di ogni altro socio.

ARTICOLO 8 (Soci)

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie a seconda della entità, maggiore per i sostenitori rispetto agli ordinari come per i benemeriti rispetto ai sostenitori, della quota associativa loro richiesta nei termini determinati annualmente dal Consiglio direttivo: – ordinari, – sostenitori; – benemeriti.

2. Tutti i soci, senza alcuna distinzione relativa alla loro collocazione nelle dette categorie, hanno diritto: – alla tessera (annuale) ed al distintivo (una tantum) della associazione, ad informazioni periodiche da parte dei suoi organi nazionali o locali, alla partecipazione a tutti i suoi momenti di iniziativa e di discussione anche assembleare ed a livello sia nazionale che locale; – al voto attivo e passivo in tutti i momenti di decisione ed elettivi della vita dell’associazione e a livello sia nazionale che locale, in questa seconda ipotesi limitatamente all’ambito territoriale della propria sede.

ARTICOLO 9 (Organi dell’associazione)

1. Sono organi dell’associazione: – l’assemblea dei soci; – il consiglio direttivo; – il presidente dell’Associazione; – il vice presidente; – il segretario del consiglio direttivo; – il tesoriere; – il collegio dei revisori dei conti; – il collegio dei probiviri.

ARTICOLO 10 (L’assemblea)

1. L’assemblea è l’organo deliberativo dell’associazione e possono parteciparvi tutti i soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio direttivo.

2. L’assemblea si riunisce annualmente per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e preventivo relativo all’anno successivo nonché, in via straordinaria, quando venga richiesta a sensi del successivo comma 5.

3. Oltre che all’approvazione dei bilanci l’assemblea provvede; – alla elezione del presidente, degli altri componenti il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti; – a delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione ed a proporre al Consiglio direttivo, per la attuazione, iniziative di ogni natura ed ampiezza; – a decidere eventualmente la costituzione di commissioni e comitati scientifici, l’istituzione di gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza così come qualsiasi altra attività od azione utile ai fini dell’associazione; – a deliberare eventuali modifiche al presente statuto; – a deliberare ove occorra sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; – a deliberare eventualmente lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

4. Salvo contraria disposizione del presente Statuto, l’assemblea decide sempre con voto palese e a maggioranza semplice.

5. L’assemblea è normalmente convocata dal presidente della associazione su propria iniziativa ovvero su mandato del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il consiglio direttivo o della maggioranza dei componenti il collegio dei revisori dei conti o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci previa richiesta raccomandata al presidente che comunica la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento; nell’inerzia del presidente gli stessi componenti o soci possono convocarla direttamente.

6. La convocazione avviene per lettera, o mezzo equivalente, spedita ai soci almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea indicante il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea stessa.

7. La lettera di convocazione deve contenere anche l’esposizione sommaria dei principali argomenti previsti per la discussione e precisare eventuali proposte di modifica allo Statuto nonché le modalità del voto per delega.

8. Ogni socio può avere delega da non più di due altri soci, iscritti entro il termine di cui all’art. 6 c. 2bis.9. L’assemblea si considera costituita con l’intervento fisico di almeno un terzo dei soci; trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti, purché non inferiore a venti.

10. La presidenza della associazione in carica all’inizio della assemblea provvede, prima della sua apertura e occorrendo durante il suo corso, alla verifica del diritto di presenza e voto degli intervenuti, e della validità delle deleghe esibite.

11. All’inizio di ogni sessione giornaliera l’assemblea elegge tra i soci presenti un presidente che la conduce mentre alla verbalizzazione provvede il segretario del Consiglio direttivo in carica.

ARTICOLO 11 (Il consiglio direttivo)

1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo normalmente eletto dalla assemblea ordinaria e formato, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, tutti eletti tra i soci.

1a. Almeno due terzi dei consiglieri devono essere soci familiari o vittime in proprio.

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

3. Il consiglio direttivo resta in carica due anni e i consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni.

4. Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario.

4a. Il presidente e il vice presidente devono essere soci familiari o vittime in proprio.

5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa: – uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono, nel rispetto della proporzione di cui al comma 1a, a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea; – almeno la metà dei consiglieri, si intende decaduto l’intero consiglio direttivo e deve convocarsi l’assemblea per l’elezione di un nuovo consiglio; – tutti i consiglieri, deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio.

6. Il consiglio direttivo: – attua le iniziative decise dall’assemblea; – decide sulle domande e su ogni altra questione riguardante l’adesione, il recesso e l’esclusione dei soci di qualsiasi categoria; – stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale per i soci; – svolge funzione di collegamento e informazione tra e verso i responsabili locali; – esamina i bilanci consuntivo e preventivo; – prepara o approva le lettere di invito di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 10; – provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione dell’associazione.

7. Il consiglio direttivo si riunisce di norma ogni mese, fisicamente o anche telematicamente ove a tutti possibile, ed in via straordinaria ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, o previa richiesta allo stesso da parte del vice presidente o di almeno la metà dei consiglieri. Il presidente comunica la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

8. Il consiglio è validamente convocato se vi prendono parte, anche per procura, almeno la metà dei consiglieri. Ciascun consigliere può avere una sola delega.

9. Il consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.

10. Il segretario redige verbale, firmandolo insieme col presidente dell’associazione, di ogni riunione del consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 (Il presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi.

2. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può per singoli adempimenti, di straordinaria amministrazione, attribuire la rappresentanza dell’associazione ad altri consiglieri o ad estranei al consiglio.

3. Il presidente cura, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea ed ove occorra delegando singole funzioni ad altri consiglieri, l’attuazione concreta delle deliberazioni del consiglio direttivo riferendo a tale organo circa l’attività compiuta; cura più in generale l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione dei quali riferirà al consiglio direttivo; sorveglia il buon andamento dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti l’eventualità; convoca e presiede il consiglio direttivo; cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo e poi all’approvazione dell’assemblea, corredando i detti bilanci di apposite relazioni.

ARTICOLO 13 (Il vice presidente)

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impedito o fornisca espressa delega.

ARTICOLO 14 (Il segretario)

1. Il segretario coadiuva il presidente, il vice presidente ed il consiglio direttivo; cura, mantiene ed aggiorna la documentazione relativa ai responsabili locali, ai soci, ai terzi con i quali l’associazione è in contatto, ai mezzi di comunicazione e ad ogni altra situazione di interesse sociale; cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e dei soci così come l’albo dei benemeriti dell’Associazione.

ARTICOLO 15 (Il tesoriere)

1. Il tesoriere mantiene e gestisce la contabilità e la cassa della associazione rispondendone nei confronti del consiglio direttivo e riferendone lo stato ad ogni sua riunione, cura la tenuta dei libri, predispone dal punto di vista contabile i bilanci preventivo e consuntivo insieme con idonea relazione di accompagno.

ARTICOLO 16 (Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, questi ultimi subentrando in ogni caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo, tutti eletti tra i soci.

1a. Almeno i due terzi dei componenti effettivi devono essere soci familiari o vittime in proprio.

2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i componenti del consiglio direttivo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano alle adunanze del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

ARTICOLO 17 (Il collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, questi ultimi subentrando in ogni caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo, tutti eletti tra i soci.

1a. Almeno i due terzi dei componenti effettivi devono essere soci familiari o vittime in proprio.

2. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del consiglio direttivo.

3. Il collegio decide secondo equità e senza formalità di procedura sulle controversie insorte tra i soci così come su quelle insorte fra questi e l’associazione o i suoi organi.

ARTICOLO 18 (Comitati scientifici, consulenti, gruppi di lavoro)

1. Il consiglio direttivo dell’associazione, nell’ambito delle concrete capacità di organizzazione e di spesa, costituisce commissioni o comitati scientifici – a fini di ricerca, consulenza, elaborazione ovvero organizzazione nei campi e per gli aspetti di cui all’art. 3 del presente statuto – composti da 3 a 30 membri scelti, ove necessario anche al di fuori della struttura, per particolari qualità o conoscenze o esperienza nei rispettivi campi, determinandone la durata operativa, scegliendone eventualmente il presidente ed attribuendo ove utile e possibile un budget di spesa alla struttura così costituita o un compenso a corpo per i suoi componenti; decide inoltre, anche per scopi di organizzazione della struttura o delle iniziative, di utilizzare servizi esterni di segreteria o di consulenza.

ARTICOLO 19 (Libri dell’associazione)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché, nel pieno rispetto delle norme sul rispetto della privatezza, il libro o registro o schedario dei soci dell’Associazione.

ARTICOLO 20 (Albo dei benemeriti)

1. E’ istituito un albo dei benemeriti dell’Associazione nel quale possono essere iscritte, su decisione del consiglio direttivo, le persone fisiche e giuridiche e le altre strutture che alla stessa Associazione abbiano dato contributi di particolare importanza.

ARTICOLO 21 (Bilanci)

1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il consiglio direttivo è tempestivamente convocato prima dell’assemblea annuale per definire, sulla base degli schemi predisposti dal tesoriere a mente dell’articolo 15, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

ARTICOLO 22 (Avanzi di gestione)

1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 22a (Modifiche allo statuto)

1. Le disposizioni di cui alla intestazione del presente statuto per quanto riguarda la denominazione dell’Associazione e quelle di cui all’art. 1 comma 1, all’art. 6 commi 3 ultimo alinea e 3a, all’art. 11 commi 1a, 4a e 5 primo alinea, all’art. 16 comma 1a, all’art. 17 comma 1a, nonché le disposizioni del presente articolo possono essere modificate soltanto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci familiari o vittime in proprio presenti in assemblea.

ARTICOLO 23 (Scioglimento)

1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24 (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia sorta in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. L’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 25 (Autorità vigilante)

1. L’associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno.

ARTICOLO 26 (Legge applicabile)

Per la disciplina di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

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