TRAMONTO DELL’”ERGASTOLO DELLA PATENTE”?
Torna fuori il discorso della sua incostituzionalità…
Una cosa che non riesco ad appurare è se
– La Corte Costituzionale si sia già pronunciata in proposito, così come affermato dal senatore Nitto PALMA in un’intervista a LA NAZIONE di qualche giorno fa (una mia email a lui indirizzata per chiedere lumi è rimasta – finora – senza risposta),
– o la incostituzionalità sia presunta o prevista come sicura dai senatori PALMA e CUCCA…
Nella seduta del 21 aprile 2015 della Commissione Giustizia del Senato (http://goo.gl/Cwh7ju),
“il relatore CUCCA (PD) rende noto di aver presentato un nuovo testo in materia di omicidio stradale, pubblicato in allegato.”
Si accende una mini discussione sull’articolo 6 di tale testo unificato:
Art. 6 / http://goo.gl/MiEQ9V
(Pene accessorie)
1. Alla condanna per i reati di cui all’articolo 589-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.
2. Alla condanna per i reati di cui all’articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.
3. L’applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell’ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.
La senatrice GINETTI (PD) esprime la propria personale contrarietà sulla previsione di cui all’articolo 6 del nuovo testo unificato, in materia di pene accessorie, nella parte in cui dispone la sospensione, anziché la revoca della patente, a titolo di sanzione accessoria alla condanna per i reati di omicidio stradale e nautico di cui all’articolo 1 del testo unificato e di lesioni personali stradali e nautiche di cui all’articolo 3 del testo unificato.
Il relatore CUCCA (PD)… esprime poi forti perplessità sull’eventuale inserimento di una revoca permanente della patente come pena accessoria alla condanna per i suddetti reati di cui agli articoli 1 e 3, in quanto un simile meccanismo sanzionatorio – per la definitività dei suoi effetti – non gli appare difendibile sul piano della legittimità costituzionale.