Alla cortese attenzione della senatrice Maria SPILABOTTE, cofirmataria del disegno di legge S.1378 (Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali – http://goo.gl/kvCUon)

Alla cortese attenzione della senatrice Maria SPILABOTTE, cofirmataria del disegno di legge S.1378 (Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali – http://goo.gl/kvCUon)

Cara Maria,
innanzi tutto vorrei sapere quando c’è speranza che inizi l’esame del disegno di legge S.1378.
Poi, vorrei cortesemente un chiarimento sul suo testo (http://goo.gl/Iarix6).
Nell’articolo 1 del disegno di legge (Introduzione del reato di omicidio stradale), vengono descritti i comportamenti dell’automobilista che configurerebbero il reato di “omicidio stradale”. Tra questi, insieme allo stato di ebbrezza alcolica, allo stato di alterazione da droghe e all’eccessiva velocità, viene indicata altresì la fuga dopo l’incidente.
DOMANDA: perché la fuga dopo l’incidente faccia scattare l'”omicidio stradale” è necessario che venga dimostrato il rapporto di causalità “omissione di soccorso-morte della vittima” o la fuga, di per sé, se dall’incidente derivi la morte, autorizza l’accusa di “omicidio stradale”?
IN TERMINI PIÙ SEMPLICI: se, ad esempio, la vittima muore sul colpo, l’automobilista, se si ferma, commette un “semplice” omicidio colposo, mentre, se fugge, si configura l'”omicidio stradale”?
Ciao. Claudio Martino

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