Riflessioni di Claudio Martino sull’omicidio stradale

QUALCOSA CHE, nell’ordinamento penale del Regno Unito, si avvicina all’omicidio stradale.
L’OMICIDIO STRADALE (come reato a sé stante) vuole ridurre il più possibile gli elementi soggettivi, intenzionali, nella condotta dell’imputato, per far rientrare la sua condotta in un comportamento “oggettivamente” colpevole: per banalizzare, se, ubriaco fradicio, hai ucciso guidando, non mi interessa determinare quanto tu fossi consapevole del rischio di causare un incidente (dolo eventuale, con tutte le discussioni giudiziarie annesse e connesse), perché il fatto nudo e crudo di uccidere, guidando con un alto tasso alcolemico, costituisce un illecito penale…
Claudio Martino

Abolition of reckless driving
The Road Traffic Act 1991 abolished the offences of reckless driving and causing death by reckless driving and replaced them with new offences of dangerous driving and causing death by dangerous driving. The change in nomenclature was a reversion to old terminology of former offences, i.e. apparently replacing a mens rea requirement with a fault element requiring dangerousness. Section 2A of the Road Traffic Act 1988 (inserted by the 1991 Act) now contains a definition of dangerous driving which is wholly objective and speaks of things being “obvious” to a careful and competent driver.

Abolizione del reato di guida imprudente
Il codice della strada del 1991 ha abolito i reati di guida imprudente e di omicidio causato da guida imprudente e li ha sostituiti con i nuovi reati di guida pericolosa e di omicidio causato da guida pericolosa. Il cambio nella nomenclatura consiste in un’inversione rispetto alla precedente terminologia, ossia apparentemente rimpiazza la necessità di dimostrare il dolo (mens rea) con un elemento di colpa che fa riferimento alla categoria di “pericolosità”. La sezione 2A del codice della strada del 1988 (fatto proprio da quello del 1991) ora contiene una definizione di guida pericolosa che è del tutto oggettiva e parla di cose “ovvie” ad un conducente prudente e competente.

http://en.wikipedia.org/wiki/Recklessness_(law)

 

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