Ancora sull’omicidio stradale – risposta di Claudio Martino ad un lettore

UN CORTESE LETTORE DI UN MIO ARTICOLO sull'”omicidio stradale” (http://goo.gl/OC2QHi) mi ha inviato il seguente, breve commento:
“I perché li abbiamo già spiegati. Purtroppo non possiamo ripeterli all’infinito. Le ricordo solo che quando si elevano le pene minime devono essere elevate per logica anche le massime in quanto la forbice non può stringersi. Non mi è chiaro se alcune polemiche vengono rivolte al legislatore imbelle o a noi (che proponiamo l'”omicidio stradale”).”

LA MIA RISPOSTA
Alla Sua prima osservazione rispondo che sono d’accordo che non si possano aumentare le pene minime senza alzare, ovviamente, anche le massime… ma, e su questo penso Lei converrà con me, tale elevamento non avrebbe alcuna conseguenza pratica, visto che i magistrati applicano sempre il minimo…
Quanto alle mie “polemiche” (direi meglio, osservazioni), non sono certo rivolte ai proponenti dell'”omicidio stradale”: siamo dalla stessa parte!
Mentre, sicuramente, sono rivolte al legislatore “imbelle”, che comunque non affronta la questione con la dovuta decisione, percorrendo senza indugi la strada dell'”omicidio stradale” o quella dell’inasprimento delle pene. Il motivo di tale atteggiamento dei parlamentari è stato individuato, da taluno, nella massiccia presenza di avvocati ed ex magistrati… mentre per gli avvocati il concetto mi è del tutto chiaro, mi sfugge, in realtà, il motivo per il quale gli ex magistrati non vorrebbero l'”omicidio stradale”…
Per non tirarla troppo per le lunghe, le mie osservazioni principali sono
– una, di opportunità (c’è il rischio che l'”iter” dell'”omicidio stradale” non vada avanti), visto che, almeno a quanto dichiarato dal presidente della commissione Giustizia del Senato, all’interno di questa vi “è diffusa contrarietà sull’ipotesi di introdurre il reato di omicidio stradale nel sistema codicistico” (http://goo.gl/XIqGE9).
– l’altra, invece, più generale, fatta più da cittadino che da attivista della sicurezza stradale, è che, nella qualificazione del reato, nella determinazione dell’entità della pena e nella valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, vanno tenuti ben distinti, e ben soppesati, i diversi fattori che hanno portato al compimento del reato.
Capisco che sia complicato stabilire quanto, nella consumazione del reato, abbia giocato la colpa e quanto, invece, il dolo, ma se, troppo spesso, la condanna è irrisoria, come sostiene Maurizio Caprino, “la colpa non è degli avvocati, ma di chi (non) indaga” (http://goo.gl/kty4MO)…
Cordiali saluti.
Claudio Martino

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