Cass. 11946/2013 – Insidia stradale: nesso di causalità. L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto.

Cass. 11946/2013 – Insidia stradale: nesso di causalità. L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica. Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto che il danno subito dal ciclista (ruota incastrata in una grata) – tenuto conto che l’incidente si è verificato nel mese di agosto, di mattina e quindi in condizioni di luce molto favorevoli – sia imputabile al comportamento colposo dello stesso che, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l’incidente o quantomeno rendere meno dannoso l’impatto (Cass. III sez. Civile, sentenza 16.05.2013, n.11946).

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