Emendamento 6. 50. Meta, Minnucci
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 208, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 2 a 3-bis, una quota dei proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1, pari al 15 per cento del totale dei proventi spettanti allo Stato, come risultanti dai dati di consuntivo relativi all’anno precedente, è assegnata, in sede di bilancio di previsione per l’anno successivo:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
b) al Ministero dell’interno, nella misura del 70 per cento del totale annuo, per l’intensificazione e il potenziamento dei controlli volti a prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada; le risorse di cui alla presente lettera sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro il 15 febbraio di ciascun anno, tra le forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), proporzionalmente all’ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia nell’anno precedente;
c) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento, per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia.».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, sono abrogati.
6. 50. Meta, Minnucci.
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0512&tipo=documenti_seduta