FRANCIA. Codice della strada, articolo R326-3 I – La perizia deve contenere: – il nome del perito che ha effettuato la perizia; – il richiamo alle operazioni di perizia eseguite, precisando se esse hanno avuto luogo prima, durante o dopo le riparazioni; –

FRANCIA. Codice della strada, articolo R326-3
I – La perizia deve contenere:
– il nome del perito che ha effettuato la perizia;
– il richiamo alle operazioni di perizia eseguite, precisando se esse hanno avuto luogo prima, durante o dopo le riparazioni;
– l’indicazione del nome e della qualifica delle persone presenti durante l’esame del veicolo;
– i documenti comunicati dal proprietario;
– le conclusioni del perito.

II – Il perito spedisce una copia della sua relazione e di ogni relazione complementare al proprietario del veicolo.

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid=02B5B6E55F5645C4A9D5BF2ABE3EBE1C.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000006841967&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20131221

 

 

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