FRANCIA. Codice della strada, articolo R326-3 I – La perizia deve contenere: – il nome del perito che ha effettuato la perizia; – il richiamo alle operazioni di perizia eseguite, precisando se esse hanno avuto luogo prima, durante o dopo le riparazioni; –
FRANCIA. Codice della strada, articolo R326-3 I – La perizia deve contenere: – il nome del perito che ha effettuato la perizia; – il richiamo alle operazioni di perizia eseguite, precisando se esse hanno avuto luogo prima, durante o dopo le riparazioni; – l’indicazione del nome e della qualifica delle persone presenti durante l’esame del veicolo; – i documenti comunicati dal proprietario; – le conclusioni del perito.
II – Il perito spedisce una copia della sua relazione e di ogni relazione complementare al proprietario del veicolo.
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