FRANCIA. Codice della strada, articolo R326-3 I – La perizia deve contenere: – il nome del perito che ha effettuato la perizia; – il richiamo alle operazioni di perizia eseguite, precisando se esse hanno avuto luogo prima, durante o dopo le riparazioni; –
FRANCIA. Codice della strada, articolo R326-3 I – La perizia deve contenere: – il nome del perito che ha effettuato la perizia; – il richiamo alle operazioni di perizia eseguite, precisando se esse hanno avuto luogo prima, durante o dopo le riparazioni; – l’indicazione del nome e della qualifica delle persone presenti durante l’esame del veicolo; – i documenti comunicati dal proprietario; – le conclusioni del perito.
II – Il perito spedisce una copia della sua relazione e di ogni relazione complementare al proprietario del veicolo.
La linea della giovane è si sia trattato di un normale incidente stradale, dovuto sì alla foga dopo un litigio col compagno. I familiari della ragazza ...
Incidenti stradali: chi investe deve sempre fermarsi ... La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 27595/2026 - ha chiarito che, nei reati di ...