Intervento del deputato Silvia FREGOLENT (PD), relatrice per la VI Commissione, sull’articolo 7 (che modifica gli articoli 138 e 139 del CAP – codice delle assicurazioni private) del disegno di legge governativo C 3012 ed abbinati sul mercato e la concorrenza / Seduta delle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati di mercoledì 6 maggio 2015
L’articolo 7 sostituisce, apportandovi limitate modifiche, gli articoli 138 e 139 del CAP in tema di risarcimento del danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.
Le modifiche più rilevanti riguardano l’unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) risarcibili. Tale unificazione segue l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 26972 – 26975 dell’11 novembre 2008, con le quali è stato affermato il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico. Alla luce di tale ricostruzione, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, incluse le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima (danno morale) e gli aspetti esistenziali (danno esistenziale).
La norma in esame, inoltre, nell’ambito del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, prevede un innalzamento del valore percentuale (dal 30 al 40 per cento) attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l’importo del danno, rispetto ai valori base delle tabella, per risarcire le lesioni agli «aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati» (cosiddetto danno esistenziale) ovvero la «sofferenza psicofisica di particolare intensità» (cosiddetto danno morale). Nel caso di lesioni di lieve entità, tali circostanze valutate dal giudice con equo e motivato apprezzamento, possono condurre ad un aumento fino al 20 per cento, analogamente a quanto attualmente previsto. Per entrambi i casi viene espressamente chiarito che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dei due articoli è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Per quanto riguarda le modifiche apportate dal comma 1 dell’articolo 7 all’articolo 138 del CAP, relativo alle macrolesioni:
la rubrica dell’articolo 138 viene riscritta in termini di «danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità», in luogo dell’attuale formulazione «danno biologico per lesioni di non lieve entità»;
la proposta di decreto del Presidente della Repubblica è assegnata al Ministro dello sviluppo economico, in luogo del Ministro della salute del quale è ora necessario il concerto (articolo 138, alinea);
per la quantificazione dell’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta si fa riferimento al criterio previsto per le lesioni di lieve entità (articolo 138, comma 1, lettera e);
è aumentato dal 30 al 40 per cento il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice, con equo e motivato apprezzamento, per aumentare l’importo del danno, rispetto ai valori base delle tabella, per risarcire la lesioni agli aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati» (cosiddetto danno esistenziale) ovvero la «sofferenza psicofisica di particolare intensità» (cosiddetto danno morale);
viene chiarito che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (articolo 138, comma 3).
Al riguardo evidenzia come l’AGCM, nella segnalazione inviata il 4 luglio 2014, abbia ritenuto non più rinviabile l’adozione, della tabella unica, a livello nazionale, per l’attribuzione del valore alle menomazione di non lieve entità di cui all’articolo 138 del CAP.
Il comma 2 dell’articolo 7 consente di adottare la tabella delle macrolesioni secondo la disciplina attualmente vigente, purché il relativo decreto del Presidente della Repubblica sia emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 3 dell’articolo 7 sostituisce invece l’articolo 139 del CAP, il quale prevede la predisposizione, con la medesima procedura prevista dall’articolo 138, di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (microlesioni).
Il comma 1 del nuovo articolo 139 stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico permanente. Mediante la novella il valore del primo punto è aumentato da 674,68 a 795,91 euro. Non è variato l’importo previsto a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, liquidato per ogni giorno di inabilità assoluta con 39,37 euro.
Il comma 2 del nuovo articolo 139, oltre a definire il danno biologico, stabilisce che le lesioni di lieve entità, non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Tale previsione, inserita dal decreto-legge n. 1 del 2012, non risulta modificata dalla disposizione in esame.
Il comma 3 del nuovo articolo 139 prevede la possibilità del giudice di aumentare l’ammontare del risarcimento «con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». Tale previsione, parallelamente a quanto previsto con la modifica al comma 3 dell’articolo 138, risulta modificata rispetto alla disciplina vigente, al fine di comprendere espressamente in tale valutazione sia il danno esistenziale che il danno morale. Viene, infatti, chiarito che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 139 è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In questo caso non è stato elevato il margine di discrezionalità per la personalizzazione del danno per ricomprendere la componente di sofferenza psico-fisica (20 per cento). La relazione illustrativa afferma al riguardo che il valore del 20 per cento già consente ampia considerazione di tale specifica eventualità rispetto a lesioni meno gravi.
Le restanti parti dell’articolo 139, e in particolare i coefficienti moltiplicatori per ogni punto di invalidità indicati dal comma 6, non risultano invece modificate.
Ricorda che attualmente la giurisprudenza ha elaborato delle tabelle risarcitorie (cosiddette tabelle del Tribunale di Milano) le quali contemplano una liquidazione unitaria (danno biologico standard e danno morale, con la garanzia di un livello minimo di personalizzazione) e che vengono applicate, da tempo e spontaneamente, su tutto il territorio nazionale, essendo considerate un efficace punto di riferimento per una equa valutazione monetaria del danno subito.
In dettaglio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull’intero territorio nazionale.
In questo contesto la Camera dei deputati, il 25 giugno 2013 ha approvato le mozioni Boccuzzi n. 1-00099, Gigli n. 1-00102 e Costa n. 1-00103 e la risoluzione Di Lello n. 6-00017, con le quali ha impegnato il Governo a sospendere l’iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle per il risarcimento del danno biologico (ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005) fino all’espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti.
Rammenta inoltre che la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 23 gennaio 2014, nella causa C-371/12, ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi (micropermanenti). Il principio di fondo stabilito dalla Corte è che le normative nazionali possono limitare in qualche modo i risarcimenti, materia regolata da direttive europee. Una limitazione che l’Italia prevede nel Codice delle assicurazioni per tutti i casi di danni a persona, ma finora ha attuato solo sul danno biologico dovuto a lesioni di lieve entità (fino a nove punti di invalidità permanente). La Corte ha rilevato che non risulta che la normativa italiana preveda importi non conformi al minimo stabilito dalla normativa dell’Unione. Da tale sentenza si ricava la massima secondo cui il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.