Parte relativa all’articolo 7 (che modifica gli articoli 138 e 139 del CAP – codice delle assicurazioni private) dell’illustrazione del disegno di legge governativo C 3012

Parte relativa all’articolo 7 (che modifica gli articoli 138 e 139 del CAP – codice delle assicurazioni private) dell’illustrazione del disegno di legge governativo C 3012
 

L’articolo 7, ai commi 1 e 3, novella gli articoli 138 e 139 del CAP muovendo dalle linee interpretative rese dalla Suprema Corte di cassazione a sezioni unite (la massima espressione della nomofilachia), che in alcune sentenze del 2008 ribadì il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico. Alla luce di tale ricostruzione, infatti, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, comprese le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima, che possono essere valutate anche in sede di personalizzazione nel caso concreto in funzione della specifica condizione soggettiva del danneggiato. 
      Tale orientamento necessita di recepimento normativo in quanto la disciplina settoriale vigente (per l’assicurazione RC auto) fu concepita prima del delinearsi di tale definitiva classificazione e per gli aspetti economici risulta pertanto deficitaria della componente di danno non patrimoniale riferita alla sofferenza soggettiva. 
      In tale contesto la modifica agli articoli del CAP (articoli 138 e 139) che regolano il risarcimento del danno biologico a seguito di incidente stradale chiarisce innanzitutto, anche formalmente, che la disciplina assorbe l’intera categoria del danno non patrimoniale derivante da lesione fisica e prevede un innalzamento del valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l’importo del danno, rispetto ai valori base della tabella unica nazionale, per tenere conto non solo delle eventuali ripercussioni soggettive specifiche subite dal danneggiato nelle attività quotidiane (personalizzazione del danno alla salute), ma anche delle eventuali sofferenze psico-fisiche che necessitano di ulteriore apprezzamento (il cosiddetto danno morale). 
      A tale fine, sono stati novellati sia l’articolo 138 (attualmente rubricato «Danno biologico per lesioni di non lieve entità») che l’articolo 139 (attualmente rubricato «Danno biologico per lesioni di lieve entità») per ovvie esigenze di simmetria disciplinare. 
      In particolare, nell’articolo 138 si prevede di modificare la rubrica in «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità», per rendere manifeste l’interezza e l’esaustività del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, di aggiungere al comma 3 la precisazione che la personalizzazione del danno concerne anche le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e di aumentare il margine di personalizzazione discrezionale dal 30 al 40 per cento. Si precisa poi, che gli importi risultanti dall’attuazione dell’articolo sono esaustivi dell’intera posta di danno non patrimoniale. Infine si introduce un richiamo all’articolo 139 per precisare che l’importo giornaliero per l’inabilità temporanea assoluta coincide con quello previsto per le lesioni di lieve entità: l’articolo 138 vigente difetta di disposizioni al riguardo e non c’è alcuna ragione per discostarsi dall’importo previsto dall’articolo 139, visto che l’inabilità di grado assoluto è un concetto unitario e non suscettibile di variazione se è collegata a lesioni di grado diverso. 
      All’articolo 139, simmetricamente, vengono introdotte le modifiche relative alla rubrica, mutata in «Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità», nonché alla descrizione del danno non patrimoniale. Non si ritiene di aumentare il margine di discrezionalità per la personalizzazione del danno per comprendere la componente di sofferenza psico-fisica, in quanto il 20 per cento già consente un’ampia considerazione di tale specifica eventualità rispetto a lesioni meno gravi. 
      Il comma 2 dell’articolo 7 consente comunque l’ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l’adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l’apposito decreto del Presidente della Repubblica.

 

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