Modifiche al codice della strada

albertopallottisenato

 

 

 

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella

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TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE

Modifiche al codice della strada

Art. 1

(Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l’uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», le parole: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e le parole: «persona invalida»», ovunque ricorrano,  sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

2. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all’articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

         “4-bis. È denominata “strada scolastica” la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all’accesso agli edifici stessi.”;

    a) all’articolo 3, comma 1:

1) al numero 3), dopo le parole “segnalata ed organizzata,” sono inserite le seguenti: “eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente”;

2) dopo il numero 6), è inserito il seguente:

“6-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli”;

3) al numero 33), le parole “delimitata e protetta” sono sostituite dalle seguenti: “delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta”

4) al numero 36), la parola “Passaggio” è sostituita dalla seguente: “Percorso”;

5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».

6) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
«58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.»

  b)all’articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     “d) riservare limitati spazi alla sosta:

          1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

          2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

          3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;

          4) dei veicoli in condivisione, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell’uso pubblico a vantaggio dei privati;

          5) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

          6) ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell’uso pubblico a vantaggio dei privati;”

    c) all’articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:

«9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all’articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:

a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h;

b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;

c) delimitare aree pedonali.

 9-quater. In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

 2) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter.»;

   d) all’articolo 10, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all’articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure:

a)fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all’articolo 42, commi 2 e 2-bis;

b)delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;

c) delimitare aree pedonali.”

    d) all’articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

     l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa”;

    e) all’articolo 40, comma 11, primo periodo, le parole: “hanno iniziato l’attraversamento” sono sostituite dalle seguenti: “si accingono ad attraversare la strada”;

    f) all’articolo 41, comma 5, alinea, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Gli attraversamenti pedonali possono essere dotati da elementi di segnalazione luminosa. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati possono essere dotati di sensori per attivare segnali luminosi di pericolo al passaggio di pedoni.

   g) all’articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.

2-bis. Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell’asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.”;

   h) all’articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell’accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.»;

i) all’articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all’articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’articolo 54, e dai filoveicoli di cui all’articolo 55, con esclusione degli autosnodati»;

l) l’articolo 70 è sostituito dal seguente: “Art. 70 – (Servizio di piazza con slitte e trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e manifestazioni pubbliche) – 1. Esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. A tal fine i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con slitte. Tale servizio si svolge nell’area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’articolo 67, devono essere munite di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all’interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare).

4. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”

   m) all’articolo 155, comma 4, dopo le parole: “allarme acustico antifurto” sono aggiunte le seguenti: “e anti-abbandono di cui all’articolo 172, comma 1-bis,”;

   n) all’articolo 158:

        1) al comma 2, dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;

g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6).”

        2) dopo il comma 4, è inserito il seguente.

“4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli.”

         3) al comma 5, le parole “lettere d), g) e h)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d), h) e i)”;

   o) all’articolo 172, comma 8, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

“f-bis) le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l’esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomie cutanee, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante;”;

   p) all’articolo 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

           1) al comma 1, dopo le parole: “delle persone invalide” sono aggiunte le seguenti: “e delle donne munite di permesso rosa”;

           2) al comma 3, dopo le parole: “di persone invalide” sono aggiunte le seguenti: “e delle donne munite di permesso rosa”;

           3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     “3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.”;

4) al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;

5) al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;

           6) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: “e con permesso rosa”;

    q) all’articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità”;

    r) all’articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.”

s) alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;

      2) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 Comma 4 – 6, Comma 5 – 8».

2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada a quanto previsto dal comma 01.

3. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:

a) il collaudo di cui all’articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell’associazione di persone con disabilità di cui all’articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano con propri provvedimenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati alla disposizione dell’articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, introdotta dal comma 1 del presente articolo. Entro il predetto termine, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti adeguano alla medesima disposizione i piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del codice della strada.

5. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), le parole: «veicoli a trazione animale» sono sostituite dalla seguente: “slitte”;

    b) alla lettera b), le parole: «veicoli a trazione animale» sono sostituite dalla seguente: “slitte”.

6. I regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformati alle disposizioni di cui all’articolo 70 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore, e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d’epoca.

7. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per l’affidamento degli animali, utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea, ad associazioni di protezione animale riconosciute.

Art. 2

(Disposizioni per la sicurezza stradale)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato»;

    b) all’articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.”;

    c) all’articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario.»;

    b) all’articolo 115:

       1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo ovvero non possegga i requisiti psicofisici previsti per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida è soggetto, fatto salvo quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.”

        2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il fatto è accertato in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, le sanzioni sono raddoppiate.”;

        3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 ”3-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187, l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere dimostrato attraverso accertamenti sulla saliva effettuati, nel rispetto dell’integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili, che forniscano risultati atti a provarne la presenza nell’organismo. All’accertamento delle condizioni ostative alla guida indicate al primo periodo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 128.

 3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 186 e 187, in caso di rifiuto dell’accertamento previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell’articolo 180. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 128.”

   d) all’articolo 147, comma 5, le parole: «di una somma da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 167 ad euro 666»;

   e) all’articolo 171, comma 2, la parola: “minore” è soppressa;

   f) all’articolo 172, dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.”;

   g) all’articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7.”;

  h) all’articolo 173:

     1) al comma 2, dopo le parole: “apparecchi radiotelefonici” sono inserite le seguenti: “, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”;

     2) al comma 3-bis, le parole: “da euro 161 ad euro 467” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi”;

     3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.”;

   g) all’articolo 187:

 1) al comma 1, le parole: “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica” sono sostituite dalle seguenti: “Chiunque si metta alla guida”;

 2) al comma 1-bis, le parole: “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver” sono sostituite dalle seguenti: “che ha”;

 3) al comma 5-bis, le parole: “in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “sotto l’effetto conseguente all’uso”;

 4) nella rubrica, le parole: “in stato di alterazione psico-fisica per uso” sono sostituite dalle seguenti: “sotto l’effetto conseguente all’uso”;

   i)  alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis:

        1) al capoverso “Art. 158”, è aggiunta, in fine, la seguente voce: “Comma 1, lettera h-bis) – 2”;

        2) il capoverso “Art. 173” è sostituito dal seguente:

“Art. 173 – Comma 3 – 5

  • Comma3–bis, primo periodo – 5.

           Comma 3-bis, secondo periodo – 10”.

2. Tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore appartenenti alle categorie N, N1, N2 e N3 di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada deve essere considerata anche la presenza di sistemi per la guida assistita. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare l’appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al presente comma e ad adottare le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l’utenza sul divieto previsto dall’articolo 173 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e sulle relative sanzioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 4, lettera c), dopo la parola: “riservare” sono inserite le seguenti: “strade o”;

b) all’articolo 7:

1) comma 1, lettera i), dopo la parola: “strade” sono inserite le seguenti: “o corsie”;

2) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

“9-bis. Nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale ai sensi del comma 9, i comuni consentono l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica.”;

  c) all’articolo 23:

    1) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

       “4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

       4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al  comma 4-bis, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’ANCI e con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull’accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.

      4-quater. L’osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell’autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l’autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.”

  2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

    “7-bis. In deroga al comma 1, ultimo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un’area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l’installazione di un’insegna di esercizio dell’impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l’installazione dell’insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 4.”

    3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: “dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 4-bis e 7-bis”;

d) all’articolo 41, comma 10, dopo le parole: “periodo di accensione della luce gialla,” sono inserite le seguenti: “che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi.”;

e) all’articolo 82, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all’articolo 196. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all’articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94 del presente codice e di cui all’247 bis del regolamento.”;

f) all’articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell’articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l’itinerario consentito. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13,1 4 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 102, comma 7.».

g) all’articolo 158, comma 2, lettera h), le parole: “o carreggiate” sono sostituite dalle seguenti: “, carreggiate o strade”;

h) articolo 175, comma 2, lettera a):

    1) le parole: “150 centimetri cubici se a motore termico” sono sostituite dalle seguenti: “120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico”;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente A1 o A2.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 7-bis, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.

Art. 4

(Disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, lettera F-bis, dopo le parole “ciclabile e” sono aggiunte le seguenti: “degli utenti muniti di pattini a rotelle o di tavole o di monopattini a spinta,”.

a) all’articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente

4-bis. È denominata: «strada ad alta intensità ciclistica» la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti;

b) all’articolo 3, comma 1, numero 2), dopo le parole “i velocipedi” sono aggiunte: “, i pattini a rotelle o le tavole o i monopattini a spinta e”;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) dopo il n. 31, è inserito il seguente:

 «31-bis) Itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica;

2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:

  52-bis) Strada senza traffico: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;

  52-ter) Strada a basso traffico: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora;

  52-quater) Strada 30: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall’articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;

c) all’articolo 50, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.»;

c) all’articolo 145, comma 8, le parole: “, mulattiere e piste ciclabili” sono sostituite dalle seguenti: “e mulattiere”;

d) all’articolo 148, sono apportate le seguenti modifiche:

  1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    “3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l’esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell’articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.”;

  2) al comma 15, le parole: “commi 2, 3 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 3, 3-bis e 8”;

    e) all’articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore deve compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest’ultimo.”;

f) all’articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l’azienda che svolge il relativo servizio;

g) all’articolo 182:

1) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9.1. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, la circolazione delle biciclette può essere consentita anche sulle strade o corsie di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.”;

1-bis) al comma 9-bis, è premesso il seguente periodo: “Durante la marcia al conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080, in ragione delle esigenze del minore.”

2) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semi-carreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o eguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, che all’interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata «doppio senso ciclabile», è segnalata mediante l’aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.”

2-bis) al comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “; nei casi di cui al comma 9-bis, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà”.

2-ter) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.”

h) all’articolo 190:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: “La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m. e negli itinerari ciclopedonali, con l’obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni”;

2) al comma 9, il secondo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dell’articolo 182, comma 9-quater, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, comma 9-quater.

3. Le disposizioni dell’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    “4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all’articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.”;

b) all’articolo 78, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ll Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l’individuazione dei soggetti preposti”.;

c) all’articolo 93, dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. Nelle more dell’istituzione dell’indice nazionale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’interessato, che intende ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell’immatricolazione di cui al comma 1 e, successivamente, in occasione della revisione di cui all’art. 80 ovvero di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l’interessato dovrà comunicare ogni successiva variazione riguardante l’indirizzo medesimo all’Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. entro il termine di 15 giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114.;

d) all’articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l’intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.”;

e) all’articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”;

f) all’articolo 120, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Avverso la comunicazione all’interessato, da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell’interno nell’ambito delle procedure telematiche di cui al presente comma, è ammesso ricorso al Ministero dell’interno.”;

g) all’articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte»;

            h) all’articolo 122, comma 6, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi.”;

i) all’articolo 126-bis:

        1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.”

  2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ”3. Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

l) all’articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto definito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e”;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un’apposita sezione del sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 1 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, del presente comma e del comma 4 dell’articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.”;

m) all’articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
”a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all’articolo 94, comma 1, l’estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell’articolo 92;”

n) all’articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Non si procede all’irrogazione della sanzione amministrativa laddove, a seguito di contestuale verifica telematica, l’agente di polizia abbia accertato l’esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo”;

o) all’articolo 196, al comma 1, le parole: “di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle” sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

    1-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde esclusivamente il locatario in solido con l’autore della violazione.”;

p) all’articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 ”1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.”;

q) all’articolo 201:

    1) al comma 1-bis, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nei casi di violazione di divieto di sosta va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell’avvenuta apposizione del preavviso.»;

    2) al comma 1-bis, lettera g), le parole: “attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “o con accesso o transito vietato attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;

    3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        “3 bis. Per i veicoli per i quali è disponibile l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure individuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3.”

r) all’articolo 203:

    1) al comma 1, dopo le parole: “con raccomandata con ricevuta di ritorno” sono inserite le seguenti: “oppure trasmesso per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

    2) al comma 1-bis, dopo le parole “con raccomandata con avviso di ricevimento” sono inserite le seguenti “oppure trasmesso per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

s) all’articolo 204, comma 1, le parole: «nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento»;

t) all’articolo 207, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l’alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l’autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull’eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia.”

u) all’articolo 208:

1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per l’intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale”;

2) al comma 4, lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 «4bis. Gli enti locali che non ottemperano all’obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, nell’anno successivo a quello relativo all’obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale»;

4) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

  “5ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all’entità delle sanzioni irrogate nell’anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 1 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.”

2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il costo della duplicazione della targa o delle targhe ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l’eventuale terza prova pratica di guida di cui all’articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6

(Disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all’articolo 10:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

  “b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile”;

          2) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

g-quater) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti.”;

3) al comma 6:

   I) all’alinea, le parole: “, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)” sono soppresse;

   II) alla lettera b-bis), le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere e) e g-quater)”.

4) al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso;

5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

  “7-bis. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a) del comma 7, relativamente ai limiti dimensionali di cui all’articolo 61, o alle lettere b) e c) del medesimo comma 7, i mezzi di cui al citato comma 7 devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

7-ter. I mezzi d’opera di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n), non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 6, se:

a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;

b) non è stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’articolo 34, comma 1.”;

6) al comma 18, le parole: “di cui ai commi 2, 3 o 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 o al comma 3” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d’opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell’articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa indicati nel comma 8 ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell’articolo 62 senza che sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’articolo 34, comma 1.”;

7) il comma 21 è sostituito dal seguente:

  “21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall’articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad euro 1.734e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All’atto dell’accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d’opera.”;

8) il comma 25 è sostituito dal seguente:

  “25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autorizzazione o non abbia corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.”

b) all’articolo 57:

1) al comma 2, lettera b), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dei prodotti inerenti all’operatività della macchina, nel rispetto, ove ricorrano, delle prescrizioni ADR di cui all’articolo 168”;

2) al comma 3, dopo le parole: “semoventi a ruote pneumatiche” sono inserite le seguenti: “, a cingoli in gomma”;

c) a decorrere dal 1° luglio 2022, all’articolo 61, comma 2, le parole: “16,50 m” sono sostituite dalle seguenti: “18 m” e le parole: “18 m” sono sostituite dalle seguenti: “18,75 m”;

c) all’articolo 80, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

  1. per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell’Unione europea di settore, conformemente al comma 2;
  2. per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell’Unione europea di settore, conformemente al comma 2.”;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

    8bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare in regime di concessione l’effettuazione della revisione delle categorie di veicoli non comprese nel comma 8 ad imprese che rispondano a requisiti di indipendenza ed agli ulteriori requisiti definiti dai decreti di cui al comma 9.”

    2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell’autorizzazione.”;

3) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l’imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.”;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri, appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l’ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate modalità e importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”

7) al comma 12, le parole: “al comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 8 e 8-bis”;

6) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell’Unione europea di settore, conformemente al comma 2.”;

7) al comma 15, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

8) al comma 17 le parole: “produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa” sono sostituite dalle seguenti: “alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13”.

d) all’articolo 104:

 1) al comma 3, le parole: “due o più assi” sono sostituite dalle seguenti: “tre o più assi” e le parole: “14 t e 20 t” sono sostituite dalle seguenti: “18 t e 24 t”.

  2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 «4. La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t per asse non motore e 11,5 t per asse motore»;

  3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 «6. La massa complessiva delle macchine agricole semoventi cingolate non può eccedere 32 t».

   e) all’articolo 105, comma 1, le parole: «di 16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,00 m e la massa complessiva di 44 t»;

   f) all’articolo 110, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “o di commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell’articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b), punto 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.”;

   g) all’articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, è consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l’individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.”;

   h) all’articolo 167, il comma 11 è sostituito dal seguente:

 «11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione o dall’articolo 10, comma 8, se mezzi d’opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.»

   i) all’articolo 175, comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: “o veicoli autorizzati con modello DGM 243”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Disposizioni in materia di veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico)

1. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 60:

 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico”;

 2) al comma 2, le parole: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli” sono sostituite dalle seguenti: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole”;

 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri”;

b) all’articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

 ”4-bis. Per i veicoli di cui all’articolo 60, comma 1, la revisione è disposta ogni quattro anni”.

 2. Sono classificate d’interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
 3. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tale fine nei registri previsti all’articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.”;

b)  il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  “1bis. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, a partire dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori di cui al presente comma sono individuati, con propria determinazione, dagli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dall’articolo 60, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale determinazione è aggiornata annualmente.”;

           c) al comma 1-ter, le parole: “2,05 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “4,1 milioni di euro”;

d) al comma 4, le parole: “I veicoli di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I veicoli di cui ai commi 1 e 1-bis”.

 4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8

(Disposizioni in materia di veicoli di soccorso)

1. Sono esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi del comma 2 dell’articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa CRI, i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, i veicoli della protezione civile, nonché i veicoli delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali, in ogni caso provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 2 dell’articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

 2. Le società concessionarie autostradali provvedono all’attuazione delle disposizioni del comma 1.

 3. Tra i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta previsti dal comma 3 dell’articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il colore rosso per gli stalli di sosta riservati alle autoambulanze. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 3 dell’articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

 4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 80.000 euro per l’anno 2019 e a 300.000 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. Dopo l’articolo 12 del codice della strada, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell’ambito dell’area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.

 2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come pubblico ufficiale.

 3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

 4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

 5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione dell’obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l’organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

 6. Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

 7. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

      8. L’articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

Art. 10

(Disposizioni di attuazione e finali)

1. L’articolo 179, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, è soppresso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dalla presente legge il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, anche in conformità alla previsione di cui all’articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

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