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Dolo

Il dolo, in diritto, indica generalmente la volontà di una persona, estricantesi in una modalità di condotta, caratterizzata dall’arrecare danno altrui.

Diritto penale

In diritto penale il dolo è il criterio normale di imputazione soggettiva per idelitti. Lo stabilisce l’art. 42 del codice penale italiano secondo cui nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Il dolo è richiesto come condizione per la punibilità solamente nei delitti, e non anche nelle contravvenzioni, che indefferentemente possono essere compiute con dolo o con colpa.

Nozione codicistica

Il dolo è definito nell’ordinamento penale italiano dall’art. 43 del codice penale italiano: “Il delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione“.

Tale definizione postula dunque due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: la rappresentazione e la volontà e rappresenta un compromesso tra le due teorie principali che si contendevano il campo al tempo dell’emanazione del codice penale, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà:

  • La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione quali fenomeni psichici distinti: in particolare ritenevano i suoi sostenitori che la volontà aveva ad oggetto solo il movimento corporeo dell’uomo; mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta si riteneva potessero costituire solo oggetto di previsione mentale.
  • La teoria della volontà privilegiava invece l’elemento volitivo del dolo nel convincimento che potessero costituire oggetto di volontà anche i risultati della condotta: i suoi sostenitori consideravano la previsione o rappresentazione un mero presupposto della volontà

Il codice penale ha invece raggiunto un compromesso tra le due teorie dando pari dignità ai due elementi, quello cognitivo della rappresentazione e quello volitivo della volontà.

Le diverse forme del dolo

Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo di seguito descritte.

  • Il dolo è diretto o intenzionale quando si configura come conseguenza di un evento cagionato quale il risultato di quello voluto e rappresentato dall’agente. In dottrina, alcuni autori distinguono tra dolo intenzionale e dolo diretto. Il presupposto del dolo diretto è la ulteriore rappresentazione completa, come già specificato, di tutti gli elementi del reato ma senza una finalità specifica commissiva ulteriore.
  • Il dolo intenzionale, più approfonditamente, ricorre quando il soggetto mira a realizzare con la sua azione o omissione l’evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta). Nello specifico “quel risultato”. Ad esempio un soggetto esplode alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un altro individuo al fine di provocarne la morte. La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà.
  • Il dolo diretto ricorre quando l’evento non è l’obiettivo dell’azione od omissione dell’agente, il quale tuttavia prevede l’evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore. In dottrina si fa l’esempio di un armatore che provochi l’incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il risarcimento dell’assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell’equipaggio.

Nel dolo diretto il soggetto conosce tutti gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà a integrarli. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la previsione. Ad esempio colui che lancia un sasso dal ponte di un’autostrada vuole colpire una macchina a caso, non importa quale (dolo diretto). Colui che lancia dal medesimo ponte un sasso vuole colpire una macchina in particolare, cioè quella e solo quella (dolo intenzionale).

  • Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto. Si ha quando l’agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall’affine figura della colpa cosciente. L’agente decide di agire “costi quel che costi”, accettando il rischio del verificarsi dell’evento.

Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell’evento, ben distante dal dolo eventuale, l’agente prevede sì l’evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l’evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida l’automobile a tutta velocità e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.

  • Il dolo alternativo è un’altra forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto. Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo. Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro incompatibili.
  • Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da una intenzione differente. Es. esiste dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide.
  • Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.
  • Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l’agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.

Cause di esclusione del dolo

Il dolo è escluso:

  • nel caso di errore sul fatto che costituisce reato e questo può trattarsi di:
    • errore di fatto: erronea percezione della realtà;
    • errore di diritto: erronea interpretazione di norme giuridiche extrapenali, che si risolvono in un errore di fatto
    • errore di diritto: erronea interpretazione di norme di diritto penale, solo se inevitabile
  • nel caso si ritenga erroneamente di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione.[non chiaro]

Diritto civile

In diritto civile il dolo è uno dei vizi del consenso, si descrive come un errore(del quale eredita la teorizzazione generale, ma non necessariamente la disciplina positiva) qualificato dall’essere indotto in errore da parte di altri.

Dolo contrattuale

Secondo il codice civile il dolo come vizio del consenso è:“[…] causa diannullamento del contratto […]”. Questo tipo di rimedio è fornito solo se concorrono alcuni elementi ulteriori alla struttura base del raggiro.

Struttura

Dal punto di vista strutturale si distingue:

  • Da un lato il cosiddetto dolo vizio del consenso in senso stretto, ovverosia quel raggiro tale che, senza di esso, l’altra parte non avrebbe contrattato. Genericamente si potrebbe dire che l’oggetto del raggiro e i modi di realizzazione sono indifferenti, una volta che si accerti che la controparte, vista e considerata la situazione in concreto, non avrebbe emesso l’atto volitivo necessario all’accordo. Solo tale tipo di dolo apre le porte all’annullamento. Dall’altro lato il cosiddetto dolo incidente, ovverosia quel raggiro che non ha determinato il consenso, ma ne ha determinato le condizioni concrete; potendo cioè assumersi che la parte vittima avrebbe comunque contrattato, ma avrebbe preteso condizioni più favorevoli. Resta tutta la difficoltà di distinguere in concreto quest’ipotesi dalla precedente: ausilio possono fornire le sentenze della Corte di Cassazione e le norme sull’interpretazione contrattuale. Quest’ultimo tipo di dolo apre le porte al risarcimento del danno da parte del contraente di mala fede, che dovrà essere pari alla differenza tra condizioni diverse e condizioni attuali (la concreta determinazione resta comunque un problema nell’interpretazione corrente).
  • Da un lato il dolo vizio perpetrato dalla controparte, dall’altro lato il dolo vizio perpetrato da un terzo, in quest’ultimo caso l’annullamento è concesso solo se i raggiri erano noti alla controparte della vittima e solo se tale controparte ne abbia tratto vantaggio.

Dolo extracontrattuale

Nell’illecito extracontrattuale il dolo è uno dei modi di imputazione soggettiva della condotta (art. 2043 c.c.).

Testi normativi di riferimento

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

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