Sentenze 17 febbraio 2015

 MERITO

 Circolazione stradale
LUNEDI’ 16 FEBBRAIO 2015

Il gran numero di verbali non giustifica il ritardo: la data di accertamento coincide con la violazione, l’ente ha accesso immediato al database per trovare il trasgressore. Diverso il caso del leasing

 

CASS. CIVILE

In caso di illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cess ante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, dovendosi tuttavia osservare che deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto illogica la decisione del giudice di prime cure, a fronte del danno biologico del 15 per cento, vi era stata una riduzione della capacità lavorativa specifica del 50 per cento, omettendo di considerare che il danneggiato abbia perso il posto di lavoro dopo il sinistro senza riuscire a trovarne un altro, spettando al giudice del rinvio il compito non soltanto di valorizzare il dato dell’idoneità ad esercitare altri tipi di lavoro, ma anche di verificare che gli stessi siano conformi alle attitudini e preparazione del danneggiato (allorché si tratti di persona già inserita da anni nella specifica attività), sia pure nell’ambito della flessibilità delle prestazioni lavorative, nonché la concreta possibilità di trovare altro tipo di lavoro, a fronte della perdita definitiva del precedente, per effetto dell’evento dannoso.

 

Cass. Civile, sentenza n. 2758, sezione Terza, del 12-02-2015

 

 

MERITO CIVILE

 

 

Deve essere confermata la sentenza del giudice di prime cure che annulla il verbale elevato al trasgressore ex articolo 157 Cds, relativa alla sola omessa attivazione del dispositivo di controllo, laddove la sosta del veicolo sia iniziata in virtù del documento a pagamento che la legittima ma si sia protratta oltre il termine in relazione al quale è stato pagato il ticket del parchimetro, dovendosi ritenere che in tal caso l’illecito da contestare può essere solo quello di cui all’articolo 7, comma 15, Cds.

 

Tribunale di Verona, sentenza n. 298, sezione Terza, del 05-02-2015

 

 

MERITO CIVILE

 

 

Deve essere annullato il verbale relativo a sanzione amministrativa elevata per la sosta del veicolo sull’attraversamento pedonale che risulta elevato da personale ispettivo della società di gestione dei parcheggi a pagamento, dovendosi ritenere in base alla giurisprudenza di legittimità che questi ultimi di accertare siffatte infrazioni in soli due casi, vale a dire la violazione delle norme sulla sosta nei parcheggi a pagamento o sulle zone di parcheggio date in concessione e la violazione delle norme sulla sosta nelle aree immediatamente limitrofe a quelle indicate quando l’infrazione rechi intralcio alla fruizione delle aree di sosta.

 

Giudice di Pace di Torino, sentenza n. 3133, sezione Sesta, del 30-05-2014

 

 

CASS. PENALE

 

 

Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo del comma 2, lett. c) dell’art. 186, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^ ed è fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.222 cds., anche nel caso di sentenza di“patteggiamento”.

 

Cass. Penale, sentenza n. 14532, sezione Quarta Penale, del 27-03-2014

 

 



CASS. PENALE
In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria – irrogata per il predetto reato – con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma nono bis, C.d.S., – introdotto dall’art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 della legge n. 120 del 2010 – è applicabile (anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento) ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella sotto il vigore della precedente disciplina e non definiti con sentenza irrevocabile, in virtù dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., risolvendosi in una disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente per il reo.

Cass. Penale, sentenza n. 14533, sezione Quarta Penale, del 27-03-2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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