Statuto AIFVS (articoli 1 e 2)

Statuto AIFVS (articoli 1 e 2) ARTICOLO 1 (Costituzione) 1. Sulla base della esperienza e per continuare l’azione del Comitato italiano familiari vittime della strada, sorto il 23 maggio 1998 con regolamento depositato presso il notaio Luciano Amadio di Ascoli Piceno il 2 dicembre 1998 al Rep. 126427/22339, è costituita la “Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)” già così denominata come da atto 8.4.2000 notaio Alessandro Marini di Roma Rep. 103648, denominata poi “Associazione vittime della strada organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)” come da atto 25.5.2001 notaio Paolo Giunchi di Cesena Rep. 127524, e infine di nuovo denominata “Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale – onlus” come da atto 19/04/2002 del notaio Roberto Armati di Roma Rep. 6827. Il nome dell’Associazione può essere indicato anche con l’acronimo AIFVS. 2. L’associazione è laica e indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria.

ARTICOLO 2 (Sede) 1. L’associazione ha sede legale in via Stazione n.5,  37014 Castelnuovo del Garda (VR).

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