STATUTO AIFVS (articolo 3)
ARTICOLO 3 (Oggetto e scopo)
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Essa è volta a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso: – la sensibilizzazione dei familiari delle vittime, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini; – l’adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano; – il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno; – un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alla strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partici politici, ai mezzi di comunicazione; – il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione di quei fini; – la ricerca, l’individuazione, l’elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili; – la duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l’approvazione di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili a quei fini; – la ricerca, l’individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell’alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze; – l’attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti.
3. L’associazione può, nel rispetto e per l’attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile nei processi penali ed intervenire nei processi civili per infortuni stradali riguardanti propri aderenti o terzi.
4. L’Associazione può emettere “titoli di solidarietà”.
5. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo dell’Associazione dovrà essere utilizzata la locuzione ONLUS
https://vittimestrada.eu/chi-siamo/statuto.html