ANCORA SULLE VOCI CHE PARLANO DI “DEPENALIZZAZIONE” DELL’OMISSIONE DI SOCCORSO / di Claudio Martino ( AIFVS ) / 1° gennaio 2015

ANCORA SULLE VOCI CHE PARLANO DI “DEPENALIZZAZIONE” DELL’OMISSIONE DI SOCCORSO / di Claudio Martino ( AIFVS ) / 1° gennaio 2015

Non si placano le voci, su semplici blog o pagine facebook, ma anche su siti “ufficiali” di associazioni importanti, secondo le quali il Governo Renzi avrebbe emanato – o starebbe per emanare – un decreto legislativo, attuativo della legge delega n.67 del 2014 (http://goo.gl/8OTAiT), che depenalizzerebbe il reato di omissione di soccorso.
Tali voci, basate sulla confusione, più o meno consapevole e più o meno voluta, fra i concetti di “depenalizzazione” e “non punibilità”, non avrebbero dovuto nemmeno nascere, in quanto un eventuale provvedimento di “depenalizzazione” dell’omissione di soccorso contrasterebbe, nella maniera più assoluta, con quanto detto e scritto, innumerevoli volte, dal Presidente del Consiglio, sin dall’inizio del suo mandato.
È impossibile dimenticare, infatti, che egli è stato il primo presidente del Consiglio che ha trattato il tema dell’incidentalità stradale nel suo primo discorso alle Camere. Così come sarebbe lungo elencare tutte le volte in cui ha ribadito che l’introduzione del nuovo reato di “omicidio stradale” è un punto fermo del suo programma di governo.
Una norma che depenalizzasse l’omissione di soccorso sarebbe, inoltre e soprattutto, in forte contrasto con quanto stabilito dal Parlamento, che ha dato indicazione al Governo di “trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”… quando, invece, per l’omissione di soccorso, sia nell’art.593 del codice penale (http://goo.gl/4kn3EY), sia nell’art.189 del codice della strada (http://goo.gl/I7LcC3), non è prevista “la sola pena della multa o dell’ammenda”, bensì anche, per alcuni casi, “la reclusione”.
In relazione al decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di non punibilità, ecc.” (http://goo.gl/Tb6smF), è certamente auspicabile che i reati commessi in violazione del codice della strada vengano esplicitamente esclusi dall’elenco dei reati per i quali il giudice può stabilire la “non punibilità”.

P.S.
Tutto il cancan di queste ultime settimane è stato, come dicevo, causato dalla confusione fra “non punibilità” e “depenalizzazione”.
Diverse persone, anche sedicenti esperti della materia, nonché “presidenti” di importanti associazioni, davanti a tale osservazione, hanno bellamente alzato le spalle, soloneggiando che si voleva fare solo della sofistica, visto che il risultato, secondo loro, cioè il non andare in carcere, in un caso o nell’altro, sarebbe lo stesso.
In alcuni casi, ho parlato loro, spero senza dire troppe sciocchezze, di cose elementari, tipo
– l’obbligatorietà dell’azione penale prescritta dall’art.112 della Costituzione, che ovviamente, in caso di depenalizzazione non c’è;
– o l’annotazione nel casellario giudiziale, prevista per i reati penali, in qualsiasi modo puniti (o non puniti) dal giudice (del reato, infatti, anche se viene dichiarato “non punibile” dal giudice, resta comunque traccia nel casellario giudiziale)…
TUTTE CHIACCHIERE INUTILI: la “semplificazione” demagogica la fa da padrona, purtroppo, nella comunicazione…

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