CASSAZIONE CIVILE / ordinanza 22801, sezione Terza del 29-09-2017 La funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la  pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di

CASSAZIONE CIVILE / ordinanza 22801, sezione Terza del 29-09-2017

La funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la  pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all’eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c’è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione  protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto. A ciò si aggiunga che l’ente territoriale che predispone una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosità di quel tratto di strada, è poi tenuto alla sua manutenzione sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, alla quale altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell’incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto, sia perché essa non diventi, in sé, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente. L’impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non è infatti circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi è una circostanza del tutto prevedibile ed i cui effetti la barriera ha proprio la funzione di contenere. L’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza.

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