“Omicidio stradale” ed “ergastolo della patente”, previsti nella legge delega sulla riforma del codice della strada, licenziata dalla Camera dei Deputati il 9 ottobre 2014

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 731-1588-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
n) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l’entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell’effettiva pericolosità del comportamento, anche con l’introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;

2) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie;

3) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», del grado di colpevolezza dell’autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l’applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all’articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale;

4) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell’infrazione, anche ai fini dell’integrazione delle condotte di cui all’articolo 589, terzo comma, del codice penale;

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